IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 5 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, concernente "Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, recante "Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio"; Considerato che con il decreto sopracitato i permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 venivano prorogati sino al 30 giugno 2000 e che veniva promosso, a decorrere dal 1o luglio 2000, un programma di rimpatrio dei profughi presenti sul territorio nazionale; Considerata la necessita' di definire le modalita' di cessazione delle misure di protezione temporanea stabilite dai sopraindicati decreti anche in relazione a quanto segnalato sia dal Ministero degli affari esteri sia dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, circa l'opportunita' di valutare le singole situazioni personali dei profughi per salvaguardare l'incolumita' di quelli per i quali l'eventuale ritorno ai luoghi di origine potrebbe essere ancora rischioso; Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228; Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea 1. Il presente decreto disciplina le modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso del permesso di soggiorno di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 e 30 dicembre 1999. 2. I cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare il territorio nazionale secondo le disposizioni di cui al presente decreto.