IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  gli  articoli 5 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 maggio  1999, concernente "Misure di protezione temporanea, a fini
umanitari,  da  assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle
persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30 dicembre   1999,  recante  "Proroga  delle  misure  di  protezione
temporanea  da  assicurare  agli  stranieri  presenti  sul territorio
nazionale  con  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto
del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  12 maggio  1999  e
predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio";
  Considerato  che con il decreto sopracitato i permessi di soggiorno
rilasciati  a  norma  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  12 maggio  1999  venivano prorogati sino al
30 giugno 2000 e che veniva promosso, a decorrere dal 1o luglio 2000,
un  programma  di  rimpatrio  dei  profughi  presenti  sul territorio
nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di definire le modalita' di cessazione
delle  misure  di  protezione  temporanea stabilite dai sopraindicati
decreti anche in relazione a quanto segnalato sia dal Ministero degli
affari  esteri  sia dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati,  circa  l'opportunita'  di  valutare le singole situazioni
personali  dei profughi per salvaguardare l'incolumita' di quelli per
i  quali  l'eventuale  ritorno  ai  luoghi di origine potrebbe essere
ancora rischioso;
  Visto  il  decreto-legge  19 giugno  2000,  n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
  Sentiti  i  Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica e per la solidarieta'
sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Modalita' per la cessazione delle misure di protezione temporanea
  1.  Il  presente  decreto disciplina le modalita' per la cessazione
delle  misure  di  protezione  temporanea  in  favore  dei  cittadini
stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso del permesso di
soggiorno di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 maggio 1999 e 30 dicembre 1999.
  2.  I  cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare
il  territorio  nazionale  secondo le disposizioni di cui al presente
decreto.